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NUOVO TASSO DI INTERESSE LEGALE

 

Dal 1/01/2016 il tasso di interesse legale passa do 0.5% a 0.2%

 

 

MAXI MULTA PER I PROPRIETARI CHE HANNO AFFITTATO CASE AI CLANDESTINI – E’ SUCCESSO A VERONA

 

È accaduto nel settembre 2007. Sedici appartamenti confiscati e 15.000 euro di multa ai proprietari e circa 6.000 euro ai conduttori clandestini. Trentotto proprietari e diversi affittuari sono stati condannati per favoreggiamento di immigrazione clandestina e per altri reati penali tra cui spaccio. Questa allarmante notizia non l’abbiamo riportata per fare terrorismo psicologico e xenofobico, siamo infatti convinti che si  tratti di un caso eccezionale ed incredibile, senza corrispondenza nella nostra provincia. Però cogliamo l’occasione per raccomandare, se ce ne fosse bisogno, che decidendo di affittare un alloggio a soggetti extracomunitari è prudente inserire nel contratto delle clausole particolari, atte a ridurre al minimo fisiologico i rischi connessi compiendo, prima, anche determinate indagini e verifiche. L’evenienza di locare a soggetti extracomunitari è infatti un fenomeno statisticamente in crescita ed è bene attrezzarsi come più conviene. Per esempio fra gli artifizi cui ricorrere c’è anche il requisito della “comprensibilità” del contratto da parte del cittadino straniero. A noi è già capitato di inserire, in un contratto di locazione intestato ad un inquilino di nazionalità cinese, una frase, per così dire, speciale attraverso la quale si potesse dedurre che il conduttore era stato posto nella condizione di ben comprendere il testo, redatto ovviamente in italiano. La specialità era però che, quella frase, risultava scritta, davvero, in lingua ed alfabeto cinese. Ma l’artificio è ovviamente ripetibile anche per altre etnie per le quali ci stiamo, pian piano, attrezzando.

 

 

 

LA DISDETTA CONTRATTUALE ALLA SCADENZA

 

Può sembrare cinico ma vi consigliamo di dar la disdetta sempre, tramite raccomandata, anche se si va d’accordo con l’inquilino. Perché la disdetta può aprire la strada ad un nuovo contratto con canone revisionato. Invece rinunciando a tale possibilità il contratto si proroga automaticamente senza possibilità di modifiche. Anzi stessono nascono non poche complicazioni legali quando il contratto precedente, più vecchio, era stato stipulato con una legge, oggi, non più valida perché abrogata. Se comunque i rapporti con l’inquilino sono buoni vi consigliamo di inviare la disdetta solo dopo aver fatto precedere una cortese telefonata per rassicurare il conduttore. Solo una telefonata però, senza inviare nulla di scritto!!

 

 

 

 

 

 

STOP ALLE POLIZZE ASSICURATIVE PLURIENNALI INDESIDERATE

la legge 31.1.2007, nr. 7, art. 5 comma 4 (decreto Bersani) permette di disdire una polizza pluriennale alla prima scadenza annuale, tramite lettera raccomandata

 

 

 

 

 




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