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I CONSIGLI DEL LEGALE

L’art. 1575 del C.C. impone al proprietario di consegnare l’alloggio in buone condizioni di manutenzione e ciò valeva anche prima, indipendentemente dall’esistenza di qualsiasi certificato. Va da sé che locare un alloggio con impianto elettrico o gas difettoso equivale a locare senza il requisito dell’agibilità. Oltre ovviamente le gravi responsabilità, anche penali in caso di incidenti. Scoprire poi che il conduttore dopo aver stipulato un normale contratto locativo non può ottenere dall’Enel (od altro ente) una maggior erogazione di potenza, costituisce un inadempimento contrattuale non indifferente, a carico del proprietario. Peraltro non si può escludere che,il conduttore, divenuto puntiglioso e scontento, sfornito di un documento che, comunque, deve esistere, rilevi taluni difetti negli impianti dell’alloggio, reali o presunti. Il che, in talune situazioni, esporrebbe il proprietario ad antipatiche conseguenze, legali ed amministrative. Poi, se il certificato deve esistere davvero, si fatica a capire perché non debba essere consegnato tanto più che la mancata consegna induce la controparte ad immaginarne l’inesistenza. Infine la dichiarazione di rispondenza, consegnata al conduttore vale come mezzo probatorio del buono stato di manutenzione dell’immobile e protegge, almeno in parte, dal rischio di manomissioni degli impianti operate con la tecnica del fai da te dal conduttore. Pertanto procurarsi almeno le dichiarazioni di rispondenza e consegnarle, in copia, citando la circostanza nel contratto locativo, ci pare un comportamento molto previdente e, fatte le valutazioni dei casi, spesso consigliabile.

                                   avv. Marco ALTAMURA 
                                                     Vice presidente UPPI




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