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MODIFICHE RENDITE CATASTALI IMPOSTE DALL UFFICIO DEL TERRITORIO

A TUTTI I PROPRIETARI DI CASA

 

S’è diffusa la notizia, sulla stampa specializzata, che l’ufficio del Territorio (ex catasto) sta per notificare, in tutta Italia, una marea di avvisi di rettifica delle rendite catastali. Risulta che a Roma stanno per arrivare 175.000 avvisi ed altri 30.000 a Milano. Ma, è ovvio, che nessuna città italiana è esente da questa ultima “raschiata del barile” tesa a raccattare, ovunque possibile, un po’ di soldi nella tasche, sempre più esauste, dei proprietari. Certo Savona non fa eccezione rispetto le altre città italiane e sembra che gli avvisi in partenza siano quasi centinaia. Infatti si sono già recati nei ns. uffici alcuni associati per chiedere aiuto. Nello specifico si trattava di alloggi catalogati in A/5 e A/4, di prima classe. Ricordiamo che, catastalmente, la 1^ classe, è quella più povera. Tali alloggi, nei casi a noi capitati, erano rimasti tali e quali sin dalla costruzione. Per esempio erano privi di ascensore, di impianto di riscaldamento e con servizi igienici angusti. Ebbene, nonostante queste situazioni reali, il catasto imponeva la rivalutazione della rendita, automaticamente, in modo del tutto presuntivo, senza alcun riscontro oggettivo. E l’aveva fatto con un criterio puramente statistico, solo perché nella maggioranza degli alloggi presenti nel condominio, si erano già verificati dei lavori di miglioria e ristrutturazione che il proprietario aveva, diligentemente, denunciato,dando così luogo, per il suo immobile, ad una doverosa promozione in classe superiore. E’ ovvio che, operando per così dire “alla cieca”, ma solo secondo il calcolo delle probabilità, il catasto, talvolta, può  azzeccarla. Ma non è opportuno accettare supinamente qualsiasi operazione di rivalutazione degli estimi, avendo i proprietari il diritto di respingere sempre le operazioni prive di giustificazione oggettiva. Occorre pertanto impedire che un criterio “ probabilistico” diventi “prassi consolidata” ed infine " vera normativa” a tutti gli effetti. Sarà pertanto cura di ogni proprietario valutare e decidere, caso per caso, meglio se consigliandosi con noi, che siamo un sindacato di categoria, oppure con un tecnico professionista di fiducia. Qualora poi apparisse giustificato resistere alle “pretese” degli uffici catastali, è possibile inoltrare ricorso alla commissione tributaria provinciale (che ha sede a Savona, presso la Prefettura) nell’intento, almeno, di ottenere che le pretese del catasto, se non del tutto respinte, vengano almeno ridimensionate.

Sul nostro sito (www.uppisavona.it) abbiamo pubblicato il fac simile di un ricorso. Ovviamente il testo va adattato a seconda della situazione ma è sostanzialmente utilizzabile in caso di “legittima difesa” limitando al minimo ogni spesa ed usando il sistema “FAI DA TE”

 

FAC SIMILE DI RICORSO CONTRO MODIFICA REDDITO CATASTALE (vedere anche modalità altro ricorso relativo a contestazione IMU, già sul sito UPPI)

 

ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI …………………………………………………………………………………………………

OGGETTO: Ricorso contro l’ avviso dell’Agenzia delle Entrate (ex Agenzia del territorio) di …………… n………… notificata in data ………………………… a mezzo raccomandata a.r.

Il sottoscritto…………………………………………….. nato a …………………………. Residente a ………………………………… con codice fiscale numero…………………………………, proprietario dell’immobile sito nel comune di….. in via…….. foglio-mappale-sub premesso che fino al giorno precedente la notifica l’immobile sopra indicato era accatastato con i seguenti valori: A/…. Classe ….1 vani ….. e quindi con rendita catastale di Euro ……………, premesso che il ricorrente ha sempre e regolarmente pagato tutte le imposte (Ici, Irpef, varie addizionali, ecc.) in base alla suddetta rendita catastale, premesso che per la modifica della rendita catastale non ha ricevuto nessuna visita da tecnici preposti dell’Agenzia delle Entrate ex Agenzia del  Territorio, ricorre contro l’atto citato in oggetto, e modificante, a norma del comma 335 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 la categoria/classamento catastale dell’immobile di proprietà, situato a …………………… in Via…………… con i seguenti identificativi catastali Foglio……… Mappale …………sub …..  per i seguenti motivi:

1) Mancanza di precisazione della motivazione dell’avviso - mancano esattamente i presupposti per verificare la correttezza della modificazione della rendita portata da Euro ……………….. a Euro…… il ricorrente deve essere messo in grado di verificare esattamente le motivazioni della modifica della rendita, perché lo stesso deve essere messo i grado di poterla contestare. Il provvedimento dell’ex Agenzia del Territorio datato 16/2/2005 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.40 del 18/2/2005, recita: “Per la selezione delle microzone interessate dalla revisione parziale del classamento, prevista dall'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il valore medio di mercato per microzona, individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e' aggiornato utilizzando i valori dell'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio, di cui al successivo comma 3, riferiti al secondo semestre 2004.” Il ricorrente, quindi, nella fattispecie non ha avuto la possibilità di verificare i dati contenuti nella banca dati dei valori dell’osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia del territorio, non è in grado, quindi di poterli contestare.

2) Perizia giurata. Si allega alla presente perizia giurata, in cui vengono attestate circostanze di carattere tecnico, redatte da professionista di fiducia del ricorrente che, ad esempio, attesta che l’immobile è fatiscente e quindi di modesto valore, o non è in possesso di determinati requisiti che alzano il suo valore.

3) Impossibilità di modificazioni. Il classamento delle unità immobiliari era rilevato, sulla base della tariffa elaborata l'Ufficio Tecnico che provvedeva, sempre con l'ausilio delle commissioni censuarie, alla constatazione della sua consistenza, al suo collocamento in una determinata classe, alla individuazione della rendita catastale. Tale rendita è tuttora, per gli immobili compresi nel gruppo A, B, C, frutto della moltiplicazione dei dati relativi alla consistenza dell'immobile con la tariffa unitaria uguale per tutta una zona censuaria. La scheda di cui all'art. 56 del D.P.R. 1142/1949, mediante cui viene ancor oggi richiesto l'accatastamento, deve "contenere dati e notizie tali da consentire l'iscrizione in catasto senza visita sopralluogo" (prescritta, invece, dall'art. 54 del citato D.P.R.) e "debba essere sottoscritta anche dal tecnico che ha firmato la planimetria allegata" in osservanza al disposto dell'art. 57 del D.P.R. 1142 (i nuovi modelli di scheda sono stati approvati con D.M. 9 marzo 1985, ed il Ministero ha emanato le necessarie istruzioni con circolare n. 8 del 16 aprile 1985). Solo ed esclusivamente in questo modo deve avvenire l’attribuzione o la modifica della rendita catastale. In passato, sia la giurisprudenza sia il Ministero hanno ripetutamente sottolineato come una variazione del classamento catastale possa derivare solo da "significative modifiche apportate alla consistenza, alla struttura ed organizzazione interna, alla dotazione di servizi delle unità immobiliari" (C.M. n. 15 del 3 agosto 1979: Cass. 19 maggio 1981, n. 3287, in Giust. Civ. 1981, I, 2611, secondo cui la esecuzione di lavori di ristrutturazione di un appartamento non può comportare la modifica del classamento da A1 ad A2); ed, in particolare, hanno sostenuto che il mero mutamento di destinazione d'uso di un immobile non comporta necessariamente modifica del classamento, perché la assegnazione alle diverse categorie avviene "in base alle caratteristiche costruttive ed all'uso appropriato del bene "in conformità alla destinazione di analoghe unità immobiliari, e dunque non deve essere modificata se al bene venga impressa una destinazione "non ordinaria" (R.M. n. 3/3599 del 4 agosto 1982; Comm. Trib. Centr. 14 gennaio 1981, n. 340, in Comm. Trib. Centr. 1981, I, 341). La procedura prevista quindi dal comma 335 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 (che consente una revisione del classamento su iniziativa dell’amministrazione comunale e con maggiore aggravio per il contribuente),non è praticabile fin quando non avverrà la revisione degli estimi catastali tante volte annunciata.

Si richiede, pertanto, l’annullamento del avviso di accertamento/liquidazione (o quello che sarà), per i motivi sopra esposti …………………………………………………………………….

INOLTRE SI TRASCRIVE DI SEGUITO UNA CONSIDERAZIONE RELATIVA ALLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE – SI DOVRA’ VALUTARE SE TALE NOTA E’ UTILE AI FINI DEL RICORSO

Allo scopo di assicurare chiarezza e trasparenza agli atti di natura fiscale, l'art. 7 della L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), e rubricato, appunto, "Chiarezza e motivazione degli atti", generalizza l'obbligo di motivazione già codificato all'art. 3 della L. n. 241 del 1990 e prevede che, in ogni comunicazione ai contribuenti, siano specificati i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che sono alla base dell'atto impositivo emanato. In particolare, poi, il comma 3 dello stesso art. 7 recita che "Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria". Non diversamente, quindi, in attuazione dei principi suddetti il D.Lgs. n. 32 del 26 gennaio 2001, nell'apportare una serie di modifiche ed integrazioni complessive all'ordinamento tributario, ha stabilito al suo art. 8 (modificativo a sua volta dell'art. 12, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) e sempre per quanto in questa sede interessa, che "Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento, ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione". Come dire, in altri termini, che alle disposizioni "solenni" e di principio sancite dallo Statuto hanno fatto seguito puntualmente e pedissequamente le norme regolamentari, per così dire, di concreta operatività (né poteva, del resto, essere altrimenti!). Ciò ricordato in via generale, possiamo ora dire che la disposizione in esame, in primo luogo, tende a corrispondere, all'esigenza di porre il contribuente in condizione di collegare, in maniera semplice e con carattere di immediatezza, il provvedimento costituente titolo per l'esecuzione forzata con i relativi atti presupposti, nei quali ricercare il motivo e la ragione giustificativa della pretesa fatta valere dall'Ente impositore nei suoi confronti. Il fine sotteso, in buona sostanza, è quello di evitare al contribuente defatiganti ricerche di dati e documentazione, in alcuni casi risalenti anche a molti anni prima. In altri termini, pur se il contenuto del comma in questione sembra, a nostro avviso, di voler porre in luce una situazione che corrisponde verosimilmente più a ragioni d'opportunità pratica che ad una effettiva e/o esclusiva esigenza d'ordine giuridico, trattandosi di un adempimento connesso a quello principale ed essenziale, già ricordato, dell'obbligo della motivazione dei provvedimenti fiscali, tuttavia la sua rilevanza (ed importanza) non può essere disconosciuta. L'aver espressamente previsto che " ... in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione" (art. 12, comma 3, del D.P.R. n. 602/1973, già richiamato), presuppone per l'ente impositore l'assoluto rispetto di tutte quelle che sono le condizioni volute dalla legge per una compilazione esatta del ruolo e, quindi, della cartella di pagamento, pena, in mancanza, considerare il provvedimento affetto da vizio proprio, come tale identificabile dallo stesso all'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 sul contenzioso tributario. Certo è che l'aver omesso una o più indicazioni tra quelle da inserire nell'atto risponde ad una constatazione di mero fatto (o ci sono o non ci sono!), apprezzabile però dal giudice tributario il quale investito dalla relativa domanda non può esimersi dall'esprimersi chiaramente sul punto.

 




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